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STATUTO

TITOLO I Denominazione e Sede Finalità, Patrimonio e Reddito

Art. 1

Denominazione e Sede

1. La “FONDAZIONE PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI GIORNALISTI ITALIANI – FONDAZIONE CASAGIT” in breve “FONDAZIONE CASAGIT”, ente mutualistico-assistenziale, di seguito denominata “Fondazione”, costituisce continuazione e completamento delle attività che il Fondatore “CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DEIGIORNALISTI ITALIANI “ANGIOLO BERTI” – CASAGIT” (qui di seguito, “Casagit”) svolge nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa a favore, tra l’altro, dei giornalisti professionisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, dei giornalisti pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, dei praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, dei giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei Giornalisti, dei giornalisti in quiescenza, e dei dipendenti degli organismi di categoria, e dei famigliari o equiparati tali, di tali categorie (qui di seguito, tutti definiti come i “Giornalisti”).

2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata.

3. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Art. 2

Scopo

1. La Fondazione persegue lo scopo esclusivo di assistenza negli ambiti di cui al successivo comma 2, ed è fondata al fine di concorrere ad assicurare ai giornalisti italiani un efficiente ed adeguato sistema di sicurezza sociale, per tutelare la dignità, l’autonomia nell’esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuire così alla difesa della libertà di stampa nell’interesse generale della comunità nazionale.

2. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di concedere contributi a fondo perduto a Casagit o a eventuali enti suoi successori per l’attività svolta da tali enti al fine di assicurare ai Giornalisti, un sistema integrativo dell’assistenza dovuta dal Servizio Sanitario Nazionale, anche prevedendo interventi di solidarietà, in via straordinaria, mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate agli aventi diritto, nonché, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi e/o prestazioni originariamente non contemplati ma ritenuti, in quanto rientranti nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, comunque meritevoli di tutela, secondo quanto previsto dal presente Statuto (qui di seguito, tutte tale attività definite come “Assistenza Sanitaria Integrativa”).

3. Inoltre, la Fondazione può svolgere tutte quelle ulteriori attività funzionali allo sviluppo dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, tra cui le attività di ricerca scientifica, formazione, istruzione, educazione, e comunque qualsiasi altra attività nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti sopra indicati.

Art. 3

Ambito territoriale

1. La Fondazione svolge le proprie attività istituzionali in Italia.

2. La Fondazione potrà in ogni caso svolgere anche all’estero tutte le attività di carattere accessorio e strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, ivi inclusa ogni attività di promozione, sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni anche internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 4

Modalità operative

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’Articolo 2 dello Statuto, la Fondazione può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come può avvalersi o collaborare con altri soggetti, anche attraverso apposite convenzioni.

2. La Fondazione può altresì esercitare, in via non esclusiva e purché complementare e di sussidio all’attività principale, attività di impresa, con contabilità separata, strumentale ai fini statutari ed esclusivamente negli specifici ambiti che dovessero essere individuati dal Consiglio di Indirizzo quali strategici per lo sviluppo dell’attività di Assistenza Sanitaria Integrativa, ovvero, anche al di là di finalità di investimento, detenere partecipazioni anche di controllo, in enti o società che abbiano per oggetto l’esercizio delle imprese strumentali, intendendo per tali le imprese esercitate o esercitabili dalla Fondazione, o da società di cui la Fondazione detiene il controllo, operanti in settori attinenti all’attività sanitaria o comunque socio-assistenziale ed il tutto, in ogni caso, al solo fine di reperire disponibilità economiche da destinare allo scopo principale, rimanendo fermo che, nel caso in cui si verifichino perdite di gestione da parte di tali società strumentali e/o si rendano necessari investimenti nelle stesse, il Consiglio di Gestione per poter procedere ai relativi ripianamenti e/o finanziamenti dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Indirizzo.

3. Al fine di perseguire le proprie finalità, la Fondazione può compiere, ancorché in via non prevalente e nei limiti stabiliti dalla legge per i soggetti non finanziari, ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statutari, operando nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio ed escluse comunque la sollecitazione e la raccolta del credito e del risparmio ed ogni altra operazione che sia riservata per legge a banche o ad intermediari finanziari.

Capo II

Patrimonio

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statutari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai conferimenti iniziali, in denaro, beni mobili e immobili effettuati da Casagit in sede di costituzione;

b) dai conferimenti successivi alla costituzione, in denaro, beni mobili e immobili che potranno essere effettuati da Casagit, o da eventuali enti suoi successori, nonché da denaro, beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle elargizioni effettuate da enti o da privati;

d) dai contributi che pervengano dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, anche internazionali;

e) dai redditi e proventi finanziari generati dalla gestione finanziaria del patrimonio, nonché dalle plusvalenze e/o di qualsivoglia forma di reddito realizzata dal compimento, ancorché in forma non prevalente, di attività di impresa volte al perseguimento degli scopi dell’ente.

Art. 6

Impiego del patrimonio

1. La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, diversificando gli investimenti, in modo da salvaguardare il suo valore ed ottenerne un’adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con la propria finalità istituzionale.

2. Per la gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può conferire incarichi ad intermediari esterni abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, ovvero ad altri soggetti e/o professionisti che abbiano sviluppato una specifica competenza nelle gestioni patrimoniali. Tali incarichi devono essere conferiti nell’esclusivo interesse della Fondazione e tenuto conto del criterio del contenimento del costo.

3. Le disponibilità finanziarie della Fondazione possono essere impiegate:

a) in immobili da destinare alle proprie finalità, anche di investimento;

b) nella costituzione o partecipazione a società eroganti servizi in ambito assistenziale;

c) in strumenti assicurativi e finanziari, ad esclusione dell’investimento diretto in:

i] singole azioni; e

ii] strumenti derivati speculativi.

4. Almeno il 60% delle disponibilità finanziarie, valutate al momento dell’acquisto, destinate ad impieghi previsti nel precedente comma 3, lettera c), devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) depositi e certificati fruttiferi aperti presso primari istituti di credito o presso le Poste Italiane;

b) titoli di stato italiani;

c) titoli di emittenti governativi, di emittenti sovranazionali, di emittenti societari o comunque titoli garantiti da stati o assimilati, con rating, al momento dell’acquisto,“investment grade” o con un livello di rischio equivalente;

d) polizze assicurative emesse da primarie compagnie di assicurazione e strumenti finanziari del mercato monetario e obbligazionario che adottino politiche di gestione del patrimonio investito coerenti con i limiti descritti ai punti precedenti e che, se denominati in valuta estera, siano garantiti con strumenti di neutralizzazione del rischio di cambio;

e) Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) immobiliari.

5. È consentito l’impiego, nel massimo del 10% delle disponibilità finanziarie, valutate al momento dell’acquisto, in strumenti collettivi di investimento a prevalente contenuto azionario. Resta comunque esclusa l’assunzione di partecipazioni di controllo in attività d’impresa, ad eccezione di quanto previsto dal precedente Articolo 4, comma 2.

Capo III

Reddito

Art. 7

Definizione di reddito e sua destinazione

1. Ai fini del presente Statuto si considera reddito l’ammontare dei ricavi e proventi generati dalla gestione del patrimonio, nonché dei ricavi, delle plusvalenze e/o di qualsivoglia forma di provento realizzata dal compimento, ancorché in forma non prevalente, di attività di impresa volte al perseguimento degli scopi della Fondazione, e/o qualsiasi provento comunque percepito dalla Fondazione, ivi incluse le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione.

2. Il Consiglio di Gestione delibera annualmente, in relazione ai risultati di esercizio, la destinazione dei redditi e delle eventuali altre disponibilità in conformità con le norme del presente Statuto.

TITOLO II Organi della Fondazione

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Consiglio di Gestione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) la Commissione Permanente;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Direttore Generale è organo eventuale della Fondazione.

Capo I

Consiglio di Indirizzo

Art. 9

Composizione del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti di indirizzo relativi alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori.

Art. 10

Fondatori

1. Assumono la qualifica di Fondatori i giornalisti componenti pro-tempore del Consiglio di Amministrazione di Casagit o di eventuali enti suoi successori, eletti nell’ambito della Assemblea dei Delegati della medesima Casagit o nell’ambito dei corrispondenti organismi di eventuali enti suoi successori, nonché il legale rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che avrà inoltre il diritto di partecipare, ovvero di designare un proprio rappresentante affinché vi partecipi, alle riunioni del Consiglio di Gestione, rimanendo inteso che alla cessazione per qualsiasi motivo dalle loro cariche in Casagit, o negli eventuali enti suoi successori, o nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana, decadranno anche dalla carica di Fondatore nella Fondazione.

2. La presenza nel Consiglio di Indirizzo di Fondazione del legale rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è determinata, e ciò ne costituisce ad un tempo condizione e garanzia essenziale, dal fatto che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è soggetto dotato di rappresentanza collettiva firmatario dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico, e che Casagit, o eventuali enti suoi successori, ai sensi di tali contratti risulta l’ente a cui il soggetto dotato di rappresentanza collettiva destina il contributo ivi previsto per l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei giornalisti.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri del Consiglio di Gestione;

b) nomina i membri della Commissione Permanente, indicandone il Presidente;

c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente;

d) ratifica il bilancio d’esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione approvati dal Consiglio di Gestione, nonché, laddove se ne ritenga opportuna la predisposizione, il bilancio tecnico attuariale annuale, e, laddove il Consiglio di Indirizzo ne deliberi l’implementazione, le linee guida di Asset Liability Management, il programma di valutazione e controllo dei rischi eseguito dalla funzione di Risk Management, la relazione sull’efficacia ed adeguatezza del sistema di controllo interno della funzione di Risk Management, nonché il programma generale, anche pluriennale, di erogazione e di gestione patrimoniale; in caso di mancata ratifica, il Presidente della Fondazione è tenuto, entro 30 giorni dalla data della seduta del Consiglio di Indirizzo che non ha ratificato il bilancio, a riunire nuovamente il Consiglio di Indirizzo, ponendo all’ordine del giorno la discussione sulla sfiducia al Consiglio di Gestione, con conseguente assunzione di apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza dei componenti del Consiglio;

e) approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i Regolamenti interni;

f) delibera le modifiche statutarie;

g) delibera le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;

h) esprime parere su ogni altra questione che il Consiglio di Gestione ritenga opportuno sottoporre;

i) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

2. Il Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convocano il Consiglio di Indirizzo, proponendo le materie da trattare.

Art. 12

Convocazione del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all’anno, per la ratifica del bilancio annuale, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e ogni ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione e/o il Vicepresidente, anche disgiuntamente tra loro, ne ravvedano la necessità, o su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo medesimo o del Consiglio di Gestione.

2. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal membro del Consiglio che in quel momento ricopre la carica di Presidente di Casagit, o di eventuali enti suoi successori; in caso di sua assenza, il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal membro del Consiglio che in quel momento ricopre la carica di Vicepresidente Vicario di Casagit, o di eventuali enti suoi successori; in caso di assenza di entrambi, il Consiglio elegge di volta in volta nel proprio ambito il Presidente e il Segretario.

3. Il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato dal Presidente della Fondazione in caso di decadenza di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione, o del Collegio dei Revisori dei Conti, e non oltre trenta giorni dal verificarsi di tale evento.

4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato con avviso spedito a mezzo servizio postale o mediante comunicazione via telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, tranne che per l’approvazione del rendiconto annuale, il termine è ridotto a cinque giorni e la convocazione ha luogo per telefax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo sia costituito da un numero pari di membri e la votazione si concluda in parità, prevale il voto del Presidente.

6. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori.

7. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, che può essere designato anche tra i membri del Consiglio.

8. La riunione del Consiglio di Indirizzo si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l’adunanza del Consiglio di Indirizzo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed il Segretario.

Capo II

Consiglio di Gestione

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:

a) adotta le delibere necessarie per il funzionamento della Fondazione;

b) assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali, e, tra queste, approva le erogazioni della Fondazione e provvede alla determinazione delle modalità di impiego ed investimento del patrimonio;

c) predispone i Regolamenti interni;

d) predispone le proposte di modifica dello Statuto;

e) delibera in merito alla eventuale istituzione della funzione di Risk Management;

f) può nominare, su proposta congiunta del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Gestione, il Direttore Generale;

g) approva il bilancio d’esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la ratifica, nonché, laddove se ne renda opportuna l’adozione, il bilancio tecnico attuariale annuale, e, laddove il Consiglio di Indirizzo ne deliberi l’implementazione, le linee guida di Asset Liability Management, il programma di valutazione e controllo dei rischi eseguito dalla funzione di Risk Management, la relazione sull’efficacia ed adeguatezza del sistema di controllo interno della funzione di Risk Management, e il programma generale, anche pluriennale, di erogazione e di gestione patrimoniale.

Art. 14

Membri del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è formato da 5 (cinque) membri.

2. I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per 4 (quattro) esercizi e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio in carica.

3. L’amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di Gestione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, il Presidente del Consiglio di Gestione convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo che provvede alla sostituzione.

4. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti e cessano insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

5. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di Gestione decade automaticamente, incluso il Presidente e il Vicepresidente, e gli amministratori rimanenti provvedono a convocare d’urgenza il Consiglio di Indirizzo per l’elezione del nuovo Consiglio. Fino all’elezione del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all’ordinaria amministrazione.

Art. 15

Requisiti, Incompatibilità e Decadenze

1. Possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione giornalisti iscritti all’Ordine Nazionale dei Giornalisti:

a) che facciano parte dell’Assemblea Nazionale dei Delegati della Casagit o di organismi corrispondenti di eventuali enti suoi successori;

b) che non abbiano riportato condanne in procedimenti in cui la Fondazione sia controparte e che non abbiano liti pendenti con la stessa;

c) che non intrattengano rapporti di lavoro o collaborazione con alcuno degli organismi di categoria dei giornalisti, rimanendo inteso che dalla definizione di rapporto di lavoro o collaborazione devono intendersi escluse le cariche elettive in tali enti.

2. La maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione di Fondazione, ivi inclusi il Presidente e il Vicepresidente di Fondazione, non potrà ricoprire cariche di amministrazione in Casagit, o in eventuali enti suoi successori, o in enti che dovessero prestare attività di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei giornalisti. Il Presidente e il Vicepresidente Vicario di Casagit, o di eventuali enti suoi successori, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio di Gestione di Fondazione.

3. Rimane inteso che gli eventuali membri del Consiglio di Gestione di Fondazione che ricoprano cariche di amministrazione in Casagit, o di eventuali enti suoi successori, decadranno automaticamente dalla qualifica di membro del Consiglio di Gestione di Fondazione nel caso in cui dovessero per qualsivoglia motivo cessare dalla loro carica di amministrazione in Casagit, o di eventuali enti suoi successori.

4. Il Presidente del Consiglio di Gestione di Fondazione potrà ricoprire tale carica per un massimo di due mandati.

5. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, e membro del Consiglio di Gestione di Fondazione devono ritenersi incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, Generale membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana;

b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola;

c) Presidente, Vice Presidente Vicario, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Italiani;

d) Presidente, Vice Presidente giornalista, membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;

e) Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti, legale rappresentante dell’Associazione Regionale della Stampa, Fiduciario dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola, Fiduciario della Casagit o dieventuali enti suoi successori.

6. Qualora si verifichi una delle situazione di incompatibilità elencate al comma precedente, l’interessato dovrà optare entro 15 giorni consecutivi. L’inutile decorso del termine comporta la decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Gestione di Fondazione.

Art. 16

Convocazione del Consiglio di Gestione

1. L’adunanza del Consiglio di Gestione deve essere convocata di norma due volte l’anno, e in ogni caso per la predisposizione e approvazione del bilancio d’esercizio.

2. Essa è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione, oppure dal Vicepresidente, anche disgiuntamente tra loro, ogniqualvolta questi lo ritengano necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione, o il Collegio dei Revisori.

3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, e deve essere spedito per raccomandata, fax o strumenti di natura telematica, che diano la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario, all’indirizzo dei componenti del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori, almeno sette giorni prima della riunione.

4. In caso di urgenza, il termine indicato nel precedente comma 3 può essere ridotto, tranne che per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Art. 17

Costituzione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suo membri e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia costituito da un numero pari di membri e la votazione si concluda in parità, prevale il voto del Presidente.

2. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza anche di tale ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina. In caso di nomina contemporanea, prevale la maggiore età.

3. Alle adunanze è invitato a partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori.

4. Il Presidente del Consiglio di Gestione sottoscrive i verbali con il segretario dell’adunanza nominato dal Consiglio di Gestione.

5. L’adunanza del Consiglio di Gestione si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l’adunanza del Consiglio di Gestione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Segretario.

Art. 18

Rappresentanza e Nomine

1. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Gestione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente giustifica l’assenza o impedimento del Presidente.

2. Il Consiglio di Gestione può delegare a singoli Consiglieri singoli atti o categorie di atti; ai delegati la rappresentanza spetta nei limiti della delega.

3. Il Consiglio di Gestione può nominare, su designazione del Presidente e del Vicepresidente, anche al di fuori dei propri membri, un Direttore Generale.

4. Il Presidente, e il Vicepresidente, i Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale, ove nominato, in relazione ai poteri ad essi attribuiti, possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Capo III

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Gestione

Art. 19

Poteri

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Gestione sono eletti dal Consiglio di Gestione alla prima riunione utile, da convocarsi senza indugio all’atto dell’accettazione di carica da parte del consigliere più votato, o in caso di parità di voti da parte del consigliere più anziano di iscrizione alla Casagit, o di eventuali enti suoi successori, che assume fino al momento dell’elezione del Presidente la carica di Presidente ad interim.

2. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la legale rappresentanza della Fondazione, con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni ed in generale sull’andamento della Fondazione.

3. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione, proponendo le materie da trattare;

b) convoca il Consiglio di Indirizzo;

c) sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione;

d) compie gli atti o le categorie di atti specificamente delegatigli dal Consiglio di Gestione.

4. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente giustifica l’assenza o impedimento del Presidente.

Capo IV

 

Commissione Permanente

Art. 20

Composizione della Commissione Permanente

1. La Commissione Permanente è nominata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), ed è composta dal Presidente di Fondazione e dal Presidente di Casagit, o di eventuali enti suoi successori, membri di diritto dell’organo, e da 5 (cinque) ulteriori membri nominati dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti.

Art. 21

Attribuzioni e Funzionamento della Commissione Permanente

1. La Commissione Permanente è costituita per la gestione degli interventi di solidarietà disposti, ai sensi di quanto stabilito dall’Articolo 2, comma 2, ultima parte, dello Statuto, in via straordinaria, mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate agli aventi diritto, ovvero, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi e/o prestazioni originariamente non contemplati ma ritenuti dalla Commissione Permanente, in quanto rientranti nell’ambito degli interventi di assistenza socio-sanitaria, comunque meritevoli di tutela.

2. La Commissione Permanente svolge le proprie funzioni nell’ambito e nei limiti di espressa delega ricevuta dal Consiglio di Gestione al quale riferisce e presenta proposte motivate.

3. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

Capo V

Collegio dei Revisori

Art. 22

Composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi. Essi durano in carica 5 [cinque] anni. Sono altresì nominati due Revisori supplenti. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.

2. I Revisori devono essere iscritti nell’Albo dei Revisori legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e Finanze.

3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti nel rispetto del principio di anzianità di iscrizione all’Albo dei Revisori. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza del Consiglio di Indirizzo, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Consiglio di Gestione, dal Revisore più anziano.

4. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l’adunanza del Consiglio di Indirizzo perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. 23

Attribuzioni del Collegio

1. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall’art. 2403 del codice civile, da altre leggi, da disposizioni ad essi applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano. Inoltre, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio.

2. I Revisori effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio di Gestione.

3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, ovvero del Consiglio di Gestione, decade dall’ufficio.

4. La riunione del Collegio dei Revisori si può tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presentealmeno un Revisore.

Capo VI

Direttore Generale

Art. 24

Poteri

1. Il Direttore Generale, ove nominato:

a) partecipa ai Consigli di Gestione e può, ove richiesto, partecipare alle adunanze del Consiglio di Indirizzo;

b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Gestione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione;

c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Gestione;

d) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Gestione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Consiglio di Indirizzo;

e) è a capo del personale.

2. Il Direttore Generale, oltre a possedere i requisiti e a non incorrere nelle situazioni di cui agli articoli 25 e seguenti del presente Statuto, dovrà possedere una esperienza almeno triennale per aver svolto funzioni gestionali ed operative presso enti ed organismi con finalità assimilabili a quelle indicate al precedente Articolo 2.

TITOLO III Requisiti di onorabilità, conflitti di interesse, indennità, rimborsi

Capo I

Art. 25

Requisiti di Onorabilità

1. Le cariche di membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione, e del Collegio dei Revisori, nonché di Direttore Generale della Fondazione, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;

b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a:

1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e strumenti di pagamento;

2) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) reclusione per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche di membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Direttore Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Direttore Generale della Fondazione:

a) la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al precedente comma 1, lett. c);

b) l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

e) la sospensione per qualsiasi motivo dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

4. Le fattispecie sopra descritte che integrano la mancanza del requisito di onorabilità non si applicano nel caso in cui le misure previste nei precedenti commi 1, 2 e 3, o le relative pene, abbiano ad oggetto reati attinenti alla professione di giornalista, ovvero anche reati non attinenti in cui il giornalista dovesse incorrere nell’esercizio della professione e per le finalità connesse all’esercizio della stessa.

Art. 26

Procedura per la verifica dei Requisiti di Onorabilità

1. Ciascun organo collegiale, per i suoi componenti, e per il Direttore Generale il Consiglio di Gestione, è chiamato a verificare che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo.

2. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione, al Presidente di Fondazione, del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.

3. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato giusta causa di revoca dalla carica.

Capo II

Art. 27

Conflitto di Interesse

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione ed il Direttore Generale che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d’interesse con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione al Consiglio di Gestione e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente può essere considerato giusta causa di revoca dalla carica.

Capo III

Art. 28

Indennità e Rimborsi

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai fondatori, agli amministratori, ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Gestione e ai Revisori compete un compenso annuo determinato in via generale dal Consiglio di Indirizzo, su parere del Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

3. Ai membri della Commissione Permanente, fatta eccezione per i membri che ricoprono la carica di Presidente di Fondazione e di Presidente di Casagit o di eventuali enti successori di tale ultimo, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze anche eventualmente nella misura forfettaria determinata in via generale dal Consiglio di Indirizzo, su parere del Collegio dei Revisori, un’indennità per la partecipazione alle riunioni dell’organo erogata secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Indirizzo.

TITOLO IV Esercizio – Libri sociali – Bilancio Sistema di Gestione dei Rischi

Capo I

Art. 29

Esercizio

L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 30

Libri sociali

La Fondazione tiene i seguenti Libri:

a) Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo;

b) Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione;

c) Libro dei verbali delle riunioni della Commissione Permanente;

d) Libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.

Art. 31

Bilancio

1. Dopo la chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Gestione approva il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio di indirizzo.

2. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti, e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti

4. Il bilancio, con la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Gestione e la relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei sette giorni che precedono la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato a ratificarli.

5. Il Consiglio di Indirizzo provvede a ratificare il Bilancio entro il 30 giugno di ogni anno.

Capo II

Art. 32

Sistema di gestione dei rischi

1. La Fondazione dovrà dotarsi di un sistema di gestione dei rischi che include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui la Fondazione è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.

2. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di Asset Liability Management è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 potranno essere realizzate dalla Fondazione con l’attivazione di un processo di Risk Management per il controllo delle diverse fonti di rischio incombenti sulla gestione patrimoniale, anche avvalendosi delle professionalità di soggetti esterni.

TITOLO V Scioglimento e Liquidazione

Art. 33

Scioglimento

La Fondazione si scioglie:

a) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire le proprie finalità;

b) per deliberazione con il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio di Indirizzo;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 34

Liquidazione

Intervenuto lo scioglimento, l’intero patrimonio è devoluto a enti che prestino Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei giornalisti, ovvero, ove ciò non fosse per qualsiasi ragione possibile, ad altro ente che svolga comunque attività a favore dei giornalisti.

Art. 35

Controlli governativi

La Fondazione è soggetta al controllo dell’Autorità governativa secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del Codice Civile.